Obblighi di trasparenza contabile

L’attività sociosanitaria in regime di autorizzazione e/o accreditamento con l’Ente Pubblico viene considerata di pubblico interesse essendo disciplinata dalla legge e presa in considerazione dalla stessa programmazione sanitaria a livello regionale.
Per tali ragioni la Fondazione Bruno Pari Onlus può essere ricompresa e classificata nella categoria degli enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo.
Secondo la determinazione ANAC n.1134/2017 le Fondazioni del tipo indicato sono tenute ad obblighi di trasparenza (cfr. sul sito web il capitolo “Amministrazione Trasparente”) tra i quali la riproduzione sul sito web del Bilancio di Esercizio.
Ogni cittadino o realtà interessata potrà, quindi, prendere visione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale della Fondazione, pubblicato in questa sezione.

  • Brochure rette e tariffe 2024
  • Carta dei Servizi 2023
  • Lista d’attesa
    • L’accesso alla struttura per i posti letto accreditati e per “Solventi in proprio” (privati) avviene presentando la domanda di ingresso, tramite apposita modulistica, direttamente alla Fondazione.    In ottemperanza al disposto dell’art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità”, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in relazione alle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione, in conseguenza della dismissione dell’applicativo RSAWEB per la gestione della lista d’attesa unica per la provincia di Cremona e della nota di ATS Val Padana del 15 maggio 2020, Prot. ATS n°32163/2020, avente in oggetto chiarimenti in merito alla nota del 5 maggio 2020 Prot. ATS n°29845/2020 relativa alle liste d’attesa R.S.A., si è provveduto a ridefinire le modalità di accesso al servizio. La Fondazione, qualora fosse libero un posto letto, effettua la chiamata nel rispetto della graduatoria. In caso di pari posizione in graduatoria si dà priorità ai residenti nel Comune di Ostiano, successivamente ai residenti nei comuni limitrofi ed in altri comuni (dal più vicino al più lontano da Ostiano). L’Ospite chiamato dovrà dare una risposta entro le 24 ore dal primo contatto, accettando l’ingresso in R.S.A. o rinunciando al ricovero; è ammessa la rinuncia solo con una valida motivazione (es. ricovero ospedaliero, ricovero in struttura di riabilitazione); senza giustificato motivo la domanda verrà annullata dalla lista d’attesa.  È comunque data la possibilità di riattivazione della domanda stessa recandosi presso l’Assistente Sociale dove era stata presentata la domanda. All’interessato sarà richiesta la documentazione sanitaria aggiornata per una valutazione del Medico della R.S.A. finalizzata alla verifica dell’idoneità al ricovero in struttura.  Chi desiderasse inserire il proprio familiare o assistito anche nella lista d’attesa dei posti letto non contrattualizzati, dovrà espressamente dichiararlo in fase di consegna della domanda.  
  • Class Action
    • Nessuna Class Action è stata promossa nei confronti della Fondazione Bruno pari Onlus di Ostiano negli anni   2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022
  • Costi Contabilizzati
  • Servizi in rete
    • NON RILEVANTE / NON PERTINENTE

La Fondazione non svolge attività amministrativa ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

NON RILEVANTE / NON PERTINENTE

Accesso Civico

L’accesso civico è previsto e regolato dall’ art. 5 del Dlgs 33/2013, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016 e dall’art. 5 bis del medesimo decreto ed introdotto dall’art. 6 comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016. L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza può essere trasmessa per via telematica ovvero con modalità cartacea ed è presentata alla Segreteria dell’Ente.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Fondazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Fondazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame su cui la Fondazione decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), la Fondazione provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte della Fondazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione della Fondazione competente o, in caso di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L’inoltro da parte del cittadino di accesso civico di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria comporta l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5 del Dlgs 33/2013 ossia:

  • al titolare del potere disciplinare, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
  • all’organo di vertice al Presidente della Fondazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

L’art. 5 bis del Dlgs 33/2013 prevede che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti e si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Controlli e rilievi